10 ottobre 2011 - 14:30
Dr Job / Certificati di malattia telematici: cosa cambia e come funzionano. Ecco un riepilogo
Il 14 settembre 2011 dopo una fase transitoria è entrata definitivamente a regime la procedura telematica di invio delle certificazioni di malattia all’Inps e di ricezione degli attestati da parte dei datori di lavoro. Un riepilogo pratico...
Dr Job è a cura di Anna Marino
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di Massimo Brisciani - Consulente del lavoro- Questa novità presenta vantaggi sia per i dipendenti che per le aziende: infatti, il lavoratore non è più obbligato a presentare il certificato medico all’INPS e il datore di lavoro è facilitato nella ricezione delle attestazioni di malattia.
Procedura di inoltro telematico
Secondo le nuove disposizioni, i medici certificatori (dipendenti del SSN o convenzionati), acquisiscono ed inviano i certificati al SAC (sistema di accoglienza centrale) del Ministero dell’Economia e delle Finanze che provvede ad inoltrarli all’INPS.
Il medico deve obbligatoriamente inserire i seguenti dati del lavoratore:
- codice fiscale;
- residenza o domicilio abituale;
- eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
- codice di diagnosi;
- data dichiarata di inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data presunta di fine dell’evento nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
- modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
Successivamente, il medico rilascia al lavoratore il numero di protocollo del certificato o, nei casi in cui non sia stato possibile l’invio telematico, il certificato e l’attestato cartacei. In quest’ultima ipotesi, che dovrebbe rappresentare l’eccezione, il lavoratore è tenuto a inviare il certificato medico all’INPS entro il termine di due giorni dal rilascio e l’attestato di malattia al datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.
Resta comunque fermo l’obbligo del lavoratore di informare tempestivamente l’azienda dell’assenza per malattia, secondo le regole stabilite dal contratto di lavoro.
Per la giustificazione dell’assenza, invece, è sufficiente il certificato telematico, anche se a richiesta del datore di lavoro il lavoratore deve fornire il numero di protocollo.
Le informazioni sono canalizzate dall’Istituto alle sedi territoriali per consentire l’effettuazione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, il pagamento diretto delle prestazioni di malattia.
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