Interessante la sentenza, pregevole l'accostamento al vino, Dr Job!
Dr Job è cura di Anna Marino
a cura di Stefano Beretta e Tommaso Targa- Trifirò &Partners-Avvocati.- Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il giudice deve considerare, in primo luogo, la volontà espressa dalle parti al momento della stipulazione del contratto e verificare, poi, se tale volontà è stata confermata, anche in costanza di rapporto, mediante una serie di comportamenti non equivoci Lo stabilisce il Tribunale di Milano in una recente sentenza (15 dicembre 2009) dando rilievo ad un elemento (volontà delle parti) spesso trascurato.
Ma quali sono i comportamenti che possono confermare la volontà espressa dalle parti al momento della stipulazione del contratto ?
Anzitutto, secondo la sentenza, assume rilevanza il fatto che il lavoratore, per molti anni, non abbia mai contestato la qualificazione del rapporto.
Nel caso riportato in massima, il rapporto di collaborazione è durato oltre 8 anni, durante i quali il collaboratore non ha mai contestato la natura autonoma del rapporto; si è determinato a farlo solo dopo che l’azienda gli ha comunicato il recesso dal rapporto di collaborazione.
Inoltre, il Giudice ha considerato la progressiva riduzione dell’orario di lavoro, avvenuta ad iniziativa del collaboratore che ha gradualmente ridotto la sua disponibilità; questo comportamento aveva indotto l’azienda a recedere dal rapporto, non avendo interesse a proseguire una collaborazione che non era più in grado di garantire la copertura del servizio richiesto.
E lo svolgimento, da parte del collaboratore, di attività in concorrenza, per conto proprio o di terzi, può costituire un comportamento concludente, rilevante ai fini della qualificazione del rapporto ?
Anche questa circostanza, secondo la sentenza, porta ad escludere la subordinazione perché conferma che l’orario di lavoro veniva deciso dal collaboratore, il quale si doveva “giostrare” tra una serie di molteplici impegni.
Infine, la subordinazione è stata esclusa dalla possibilità che il collaboratore aveva di rifiutarsi di assistere i clienti dell’azienda, senza alcuna conseguenza se non il mancato pagamento del compenso. Infatti, ciò dimostra l’assenza del potere direttivo / disciplinare, in capo al datore di lavoro.
Conclusione: quando si è coscientemente stipulato un rapporto autonomo per avere maggiore libertà, non si può poi cercare di ottenere, alla fine del rapporto, i vantaggi del lavoro dipendente dopo aver goduto, in costanza di rapporto, quelli del lavoro autonomo.
Botte piena (magari di Barolo riserva, o Chianti classico o Nero D’Avola, per accontentare Nord, Centro e Sud) e moglie o marito ubriachi, non possono coesistere neppure con riferimento al rapporto di lavoro.
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