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Dr Job è a cura di Anna Marino
Avv. Roberta Del Bianco – Studio Legale Borghi. - Di sempre maggiore attualità è il problema dell’uso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti in ambiente lavorativo, con i rischi che da questi comportamenti derivano sia sul piano della sicurezza sul lavoro sia su quello della sicurezza e incolumità dei terzi.
Si pensi al caso emblematico degli addetti ai trasporti e in generale della sicurezza stradale, settore nel quale l’emergenza è sotto gli occhi di tutti, non solo degli addetti ai lavori.
Secondo i dati forniti dall’INAIL, nel 2008 in Italia il 54% degli infortuni mortali avvenuti sul lavoro sono stati causati da incidenti stradali e si consideri che la mortalità per incidenti stradali correlata all’uso di alcol è stimata tra il 30 e il 50% del totale.
Ma anche al di fuori del settore dei trasporti il problema sta diventando sempre più pressante e in generale i datori di lavoro si trovano quotidianamente a doversi destreggiare tra l’obbligo inderogabile di tutelare la salute dei propri dipendenti e dei terzi e quello di rispettare il sacrosanto diritto dei lavoratori a veder rispettata la propria privacy e dignità personale.
E’ a tutti noto infatti che il datore di lavoro, in generale, ma soprattutto per le attività che comportano un elevato rischio di infortunio, deve fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità per prevenire il verificarsi di eventi dannosi, anche in considerazione del fatto che potrebbe essere chiamato a rispondere sia sul piano civile che su quello penale dei danni provocati dalla condotta dei propri dipendenti.
Ma spesso non è facile per il datore di lavoro conciliare le due esigenze, in quanto non sempre è chiaro quali sono i limiti entro i quali può e deve effettuare controlli sui lavoratori, in quanto la materia è regolata in modo frammentario e incompleto.
PRIMA PARTE: L’ALCOOL E LA SICUREZZA SUL LAVORO
Per quanto riguarda l’alcol, sostanzialmente l’unica fonte normativa è la legge n. 125 del 2001 che all’art. 15 sancisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nello svolgimento delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro o per la sicurezza e l’incolumità dei terzi e prevede una sanzione amministrativa a carico di chi trasgredisce tale divieto.
La stessa norma prevede poi la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici sui luoghi di lavoro, finalizzati a verificare il rispetto del suddetto obbligo, da parte del medico competente o dei medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL competenti per territorio.
Peccato però che per sapere quali fossero queste attività a rischio si è dovuto attendere ben 5 anni, quando finalmente la Conferenza Stato-Regioni, con provvedimento del 16 marzo 2006, ha stilato un elenco tassativo di attività, anche molto diverse tra loro, alle quali si applica il divieto.
Ad esempio, non possono assumere sostanze alcoliche durante il lavoro coloro che svolgono una serie di mansioni inerenti le attività di trasporto, di costruzione, sanitarie o per le quali vi è l’obbligo della dotazione del porto d’armi, nonché gli addetti all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado e tutti i lavoratori che svolgono mansioni che prevedono attività in quota, cioè oltre i due metri di altezza.
E’ da notare che la legge non stabilisce che il datore di lavoro è obbligato ad effettuare controlli alcolimetrici per verificare il rispetto del divieto, ma afferma semplicemente che è in suo potere farlo, tanto è vero che non prevede alcuna sanzione specifica in caso di mancati controlli.
Inoltre è opinione diffusa che il medico competente può verificare, per così dire, “in acuto” la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche durante il lavoro, mentre si ritiene che, ora come ora, non gli sia consentito eseguire indagini più approfondite, come ad esempio verificare se ci sia uno stato di alcol dipendenza.
E ciò, nonostante il T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) preveda, all’art. 41, 4° comma, che le visite mediche eseguite dal medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria in azienda possano essere “altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
E così sarà fino a che non saranno previsti i casi, le condizioni e le modalità per i relativi accertamenti, anche se in realtà il T.U. - all’art. 41 modificato dal decreto correttivo n.106/09 – prevede che entro il 31 dicembre 2009 la Conferenza Stato-Regioni avrebbe dovuto rivedere (ma più correttamente prevedere) le condizioni e le modalità di accertamento dell’alcol dipendenza.
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Gloria 19/set/2010 18:41:27
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