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08/07/09

Dr Job / Tutto sul lavoro intermittente (o a chiamata)

Dr Job è a cura di Anna Marino

di  Giuseppe Buscema Consulente del lavoro.- Lavoro intermittente, un contratto poco utilizzato ma in alcuni casi molto utile per gestire improvvise assenze o picchi di lavoro. Il contratto di lavoro intermittente, detto anche a chiamata, è una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato che consente prestazioni lavorative discontinue o intermittenti, peraltro limitate ai casi ammessi in via legislativa o dalla contrattazione collettiva. In buona sostanza, instaurato il rapporto di lavoro, le obbligazioni delle parti (datore di lavoro per quanto concerne la retribuzione, lavoratore relativamente alla prestazione) insorgono a seguito della chiamata. La regolamentazione normativa è contenuta negli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n.276/2003. La legge n.247/2007 aveva previsto l’abrogazione del contratto, ma con l’entrata in vigore del decreto legge 26 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state ripristinate le previgenti disposizioni con conseguente possibilità di ricorrere nuovamente a tale forma contrattuale. In particolare, il ripristino di tale contratto è contenuto all’articolo 39 comma 11 del D.L. n. 112/2008 che espressamente prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto n.112 si applicano gli articoli 33 e seguenti del D.Lgs. n.276/2003.
 Il contratto può essere instaurato a tempo indeterminato o determinato e deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. In particolare, dovranno essere indicati:
a) durata ed ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e, se prevista, la relativa indennità di disponibilità;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

Il contratto a chiamata è ammesso: - per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi ovvero, in assenza, dal Ministero del lavoro mediante apposito provvedimento; - In via sperimentale con lavoratori disoccupati con meno di 25 anni, ovvero con lavoratori con più di 45 anni “espulsi” dal ciclo produttivo cioè licenziati, o iscritti nelle liste di mobilità e presso i centri provinciali dell’impiego come disoccupati; Esiste peraltro una particolare tipologia di lavoro a chiamata relativamente ai rapporti con prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquale.
Relativamente al ruolo della contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 37 dell’1 settembre 2008, ha ricordato che i contratti collettivi di categoria sono chiamati ad individuare le condizioni in presenza delle quali risulta possibile utilizzare tale tipologia contrattuale. In assenza di previsioni contrattuali in ordine alla determinazione delle esigenze di ricorso al contratto, secondo quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha individuato i “casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente” mediante il D.M. 23 ottobre 2004 che rinvia alla tipologie di attività indicate nella 2 tabella allegata al R.D. n. 2357/1923 (mantenuto in vigore dal D.L. n. 112/2008 come convertito dalla legge n. 133/2008).
In tale quadro regolatorio – sottolinea la Direzione - va tuttavia sottolineato che, rispetto alle ipotesi soggettive di ricorso al contratto e all’individuazione dei periodi predeterminati di cui, rispettivamente, agli artt. 34, comma 2 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, l’autonomia collettiva sembra avere un potere integrativo/ampliativo ma non già preclusivo.
Ai sensi dell’art. 34, infatti, il contratto di lavoro intermittente può, “in ogni caso”, essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati mentre, nelle ipotesi di cui all’art. 37 (“prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali”) alla contrattazione collettiva è demandata esclusivamente la possibilità di individuare “ulteriori periodi predeterminati”.
E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente: - per la sostituzione di lavoratori assenti per sciopero;
 - in aziende non hanno effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza del lavoro;
- salvo diverso accordo sindacale, in aziende che hanno effettuato licenziamenti collettivi lavoratori con le stesse mansioni nei sei mesi precedenti, ovvero presso unità produttive nelle quali siano in corso sospensioni dei rapporti o riduzione d’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessino sempre lavorati con le stesse mansioni

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Commenti

Grazie e scusate i ? mi è scappato il dito...

Caro (??????) Gabriele, questo spazio è un blog di informazione e discussione che come tale non prevede la risposta ai quesiti. Ti invito dunque a rivlgerti al prezioso servizio del Sole 24 Ore l'esperto risponde a questo Url
http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/
Là sono certa che la tua richiesta sarà soddisfatta. Aggiungo solo che in Internet dove pure non ci sono troppi formalismi una sfilza di punti interrogativi sono un modo molto scortese di comunicare. Qui su JobTalk non siamo abituati così. Come vedi cì qualcuno che risponde e che preferirebbe trovare una maggior educazione e rispetto del lavoro dall'altra parte. Ciao e grazie

ma non risponde nessuno??????????

Salve volevo fare una domanda..
Io ho un lavoro a 40 ore settimanali come impiegato...
nei week end lavoro in un bar...posso utilizzare il contratto a chiamata???
Se si che obblighi ho??
Nel senso mi hanno detto che la comunicazione dei giorni lavorativi (che per me cambiano da un week-end all'altro) mi devono essere comunicati tramite raccomandata,e la mia risposta altrettanto deve essere fatta tramite raccomandata?? tutto vero??

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bio Rosanna Santonocito

  • Rosanna Santonocito Rosanna Santonocito
    Di cosa parliamo quando parliamo di lavoro? Prendiamo in prestito (e lo distorciamo) il titolo di un bel libro di Raymond Carver. Lì i racconti parlavano d’amore. E il lavoro, proprio come l'amore, che ci sia o no, é un argomento che interessa tutti e su cui tutti hanno qualcosa da dire.
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