Sentenza storica sul mobbing. Al di là del colore e del "costume" sottolineato dai tg e al di là della retorica lacrimosa dei giornali quando di tanto in tanto scoprono il fenomeno, la notizia vera è che all'episodio in cronaca , tra l'altro ambientato in un ufficio giudiziario, questa volta viene data una rilevanza anche penale. Ce lo spiega Stefano Beretta dello Studio Trifirò che su JobTalkmonitora costantemente l'evolversi della giurisprudenza...La legge non c'è, ma le sentenze si susseguono, e l'orientamento prevalente va in direzione della severità. Non della sottovalutazione...
Dr Job è a cura di Anna Marino
di Stefano Beretta e Luca D’Arco - Avvocati- Studio Trifirò& Partners . La notizia è stata data da tutti i telegiornali. La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 23923 emessa ieri, ha condannato un capo “prepotente” al risarcimento dei danni in favore di una dipendente e solo la prescrizione lo ha salvato dalla condanna alla reclusione per lesioni colpose.
Due sono gli aspetti da sottolineare in questa sentenza: 1) il primo: si tratta di un caso di mobbing avvenuto in un ufficio giudiziario. Il capo, definito “prepotente”, non azionando i propri “poteri inibitori” per tenere a bada le proprie “intemperanze”, manteneva un “atteggiamento quotidiano violento, aggressivo, alimentato da intemperanze, gesti di violenza e prevaricazione” nei confronti di una impiegata dell’ ufficio, spesso apostrofata con un “lei è una falsa, non finisce qui, gliela farò pagare, è una irresponsabile”.
Tale atteggiamento, definito dalla Suprema Corte “condotta imprudente”, aveva provocato nella dipendente “uno stato ansioso depressivo con tachicardia in stress emotivo”. 2) il secondo: l’episodio di mobbing non ha comportato solo un risarcimento danni per la dipendente, ma è sfociato in un procedimento penale con la condanna, in primo grado e in appello, a 20 giorni di reclusione per lesione colpose.
La Suprema Corte non ha confermato la condanna penale solo perché, come già detto, era intervenuta la prescrizione del reato. Il mobbing, quindi, pur non avendo – a differenza dello stalking – una specifica disciplina, è stato configurato, in relazione alla patologia verificatasi, come reato per lesioni colpose e fonte di risarcimento.
Di fronte al mobbing il Giudice si è pronunciato, quindi, sia sotto l’aspetto civile (risarcimento danni), sia sotto l’aspetto penale, configurando il reato di lesione colpose.
Una disciplina specifica sarebbe però preferibile e, a questo punto, forse anche non differibile. Infatti, è vero che le norme del nostro ordinamento consentono di tutelare la vittima del mobbing, ma è altrettanto vero che chi lo subisce ha anche il diritto di sapere esattamente che tipo di tutela può invocare. E chi lo provoca ha anch’egli il diritto di conoscere preventivamente a cosa va incontro.
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rosanna santonocito 12/giu/2009 13:32:32
arnald 12/giu/2009 13:02:41
rosanna santonocito 12/giu/2009 11:48:10
Marco Patruno 12/giu/2009 10:38:11
arnald 11/giu/2009 16:52:36
rosanna.santonocito 11/giu/2009 16:13:19
Marco Patruno 11/giu/2009 15:58:04
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