Il post sullo stalking al lavoro stato molto letto e linkato, ci torniamo con gli avvocati dello Studio Trifirò e un caso particolare, il capo vessato..
di Stefano Beretta e Stefano Trifirò –Avvocati- Studio Trifirò& Partners .-ll fenomeno del mobbing non trova ancora una specifica disciplina.
Occorre ricordare, però, che di molestie sul lavoro si tratta ampiamente sia nelle fonti legislative sia in quelle comunitarie, più che altro nel profilo antidiscriminatorio.
La giurisprudenza ha riconosciuto forme di tutela per il lavoratore vittima del mobbing, definendo i contorni giuridici di una fattispecie non direttamente tipizzata.
Sotto il profilo della responsabilità penale, gli stessi fatti di mobbing possono essere considerati reato (con ampia risarcibilità del danno morale), ove siano integrati gli estremi della violenza privata (art. 610 cod. pen.), delle molestie (art. 660 cod. pen.), delle molestie sessuali (art. 609 cod. pen.), dei maltrattamenti (art. 572 cod. pen.), etc.
Proseguendo sulla strada tracciata dalla giurisprudenza, il legislatore italiano, intendendo colmare una lacuna del nostro ordinamento, che in tema di molestie/stalking non prevedeva alcuna sanzione, con D.L. 23 febbraio 2009, n.11 ha introdotto nel Codice Penale la norma di cui all’art. 612 bis rubricata “atti persecutori”. Tale norma, al comma 1, dispone che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o da persona legata al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Quindi, qualora un individuo ponga in essere comportamenti tali da affliggere un’altra persona, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e di paura che possono compromettere il normale svolgimento della quotidianità, incorre nel reato dello stalking.
Quello dello stalking è un fenomeno molto prossimo al mobbing, ma si differenzia perché nel mobbing l’aggressore pone in essere la condotta persecutoria direttamente sul posto di lavoro e con il fine di espellerlo, mentre nello stalking l’aggressore non si muove necessariamente nell’ambito lavorativo ma, più in generale, agisce su quello della vita privata della vittima.
Anche nella prospettiva giuslavoristica, si possono avere episodi di stalking. È da segnalare che questi possono riguardare condotte poste in essere non solo dal superiore gerarchico nei confronti del sottoposto, ma anche ipotesi inverse. Ricordiamo il caso di un dipendente che, volendo vendicarsi del superiore ritenuto prepotente, ma non potendolo farlo in ufficio o in azienda, lo attaccava sulla sfera della vita privata.
Telefonate parossistiche e continue nel cuore della notte, messaggi via sms offensivi, minacce, ingiurie, e così via, fino a quando il telefono è stato messo sotto controllo, e, scoperto l'aggressore, lo stesso ha rassegnato spontaneamente le dimissioni.
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Commenti
catia 10/set/2010 16:30:01
arnald 10/mag/2009 17:46:25
rosanna santonocito 10/mag/2009 14:25:32
arnald 04/mag/2009 14:22:38
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