Talvolta, caro avv Beretta, ma più spesso accade il contrario...moolto più spesso...Noi da cronisti registriamo, comunque. Se qualche blog della casa riprende la notizia, anche fra un mese, è gradita la citazione. Lo dice il blog-galateo, perlomeno..
a cura di Stefano Beretta e Giorgio Molteni – Trifirò & Partners - Avvocati. Nel gennaio 1998 entrava in vigore una norma che prevedeva una tassazione particolarmente agevolata (50% dell’aliquota applicata al TFR) in relazione a somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo per le lavoratrici che avessero compiuto cinquant’anni e per i lavoratori che ne avessero compiuti cinquantacinque.
La disposizione è stata largamente utilizzata dalle imprese e dai dipendenti.
Nel luglio 2005, una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea riteneva la disposizione contrastante con i principi comunitari in tema di parità di trattamento tra uomini e donne.
Un anno dopo, nel luglio 2006, il legislatore italiano, preso atto di tale sentenza, anziché abbassare il limite di età per gli uomini, cancellava, con un colpo di spugna, la disposizione, togliendo i benefici a uomini e donne e così ristabilendo, in modo piuttosto singolare, la “parità di trattamento”.
Nel gennaio 2008 la Corte di Giustizia, tornando sull’argomento, ha precisato che, quando si accerta una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, il Giudice nazionale deve disapplicare la disposizione discriminante, applicando ai componenti della “categoria sfavorita” lo stesso regime riservato alle persone dell’altra categoria: il risultato, nel nostro caso, era quello di riconoscere anche agli uomini di età compresa fra i cinquanta e i cinquantacinque anni, lo stesso regime fiscale agevolato applicato alle donne di corrispondente età.
Uniformandosi a tali principi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato recentemente una circolare che riconosce anche agli uomini di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni (categoria sfavorita) il regime fiscale agevolato applicato alle donne (categoria favorita), dando istruzioni agli uffici perché provvedano ai rimborsi richiesti dai contribuenti e all’abbandono dei giudizi, ove pendenti, con riferimento al periodo in cui la norma era in vigore (dal gennaio 1998 al luglio 2006).
Pertanto, gli uomini che hanno ottenuto incentivi all’esodo, in età compresa fra i cinquanta e i cinquantacinque anni, possono chiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate rispetto alle donne (pari al 50% della tassazione), con riferimento al periodo in cui ha avuto vigore la norma di legge e nel rispetto del termine di decadenza di quarantotto mesi (art. 38, comma 1, del DPR n. 602/73) dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
Analogamente, la richiesta, nel rispetto del suddetto termine di decadenza, può essere fatta dal datore di lavoro, qualora fosse stato pattuito con il dipendente un importo netto, successivamente “lordizzato” dal datore stesso.
La disposizione ha un rilevante impatto, sia perché, pur tenendo conto del termine di decadenza, copre un arco di tempo ancora importante ( dal marzo 2005 al luglio 2006 e anche periodi precedenti qualora fosse pendente un contenzioso o fosse stata presentata istanza di rimborso), sia perché, una volta tanto, la “categoria sfavorita” (a cui l’Agenzia delle Entrate viene in aiuto) è quella maschile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti
Scrivi un commento
I commenti per questa nota sono chiusi.