31 ottobre 2008 - 11:29
Dr Job/ Chi fa sesso durante l'orario di lavoro viene licenziato (due volte)
Il Dr Job di oggi è l'avvocato Trifirò "in person", che anticipa su JobTalk un articolo che ha scritto per "Il Sole 24 Ore" quotidiano. Grazie! Il caso è birichino ma serio, visto che si parla (anche...) del reintegro nel posto di lavoro in base all'articolo 18 e di una cittadina straniera.
DrJob è a cura di Anna Marino
di Salvatore Trifirò–Avvocato- Studio Trifirò& Partners . Doppio licenziamento e sesso “irregolare” sul luogo di lavoro. Un dipendente viene una prima volta licenziato “per impossibilità della prestazione lavorativa” dovuta al fatto che gli era stata sospesa la validità della tessera di accesso alle zone aeroportuali e, dopo qualche mese, licenziato una seconda volta per avere fatto sesso durante l’orario di lavoro in una toilette femminile sita nell’ambito aeroportuale e in quel momento chiusa per manutenzione, con una cittadina straniera appena fermata alla frontiera.
Il Tribunale del Lavoro condannava la Società che aveva irrogato il primo licenziamento a corrispondere al ricorrente non solo tutte le retribuzioni maturate con interessi e rivalutazione monetaria, ma alla reintegrazione nel posto di lavoro (ovviamente non la toilette!) oltre il risarcimento dei danni così come previsto dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori. Ora la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 22 ottobre 2008, n. 25573, confermando la decisione della Corte D’Appello di Roma, ha stabilito che se il datore di lavoro sbaglia con il primo licenziamento può intimare un secondo licenziamento purché sia basato su cause giustificatrici diverse da quelle fatte valere con il primo licenziamento.
Secondo la Corte di Cassazione infatti la norma che prevede (art. 18, comma 1 della legge n. 300 del 1970) nel caso di annullamento del licenziamento disposto dal Giudice per mancanza di giusta causa e giustificato motivo, scattino a favore del lavoratore una serie di conseguenze per lui favorevoli (quale il pagamento delle indennità dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione, oltre il versamento dei contributi previdenziali) fa sì che il rapporto di lavoro deve considerarsi nel frattempo continuato sia pure soltanto di diritto. In questa situazione, dovendosi quindi ritenere che il licenziamento illegittimo intimato ai lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale (vale a dire l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori) determina solo un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, fa sì che la permanenza del rapporto di lavoro medesimo giustifichi l’irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo ove basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice.
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