Dr Job è a cura di Anna Marino
Nuovi coefficienti di trasformazione più severi ai fini del calcolo per la pensione liquidata con il sistema contributivo ma la possibilità di veder ottenere, in futuro, una prestazione previdenziale pari al 60 per cento dell’ultima retribuzione : nell’ambito del Protocollo Welfare ampio spazio alla riforma delle pensioni. Vediamo quali sono le modifiche che riguardano il sistema contributivo.
di Temistocle Bussino.
Il sistema contributivo
Al sistema contributivo sono sottoposti obbligatoriamente tutti i dipendenti la cui posizione assicurativa inizia a maturare a decorrere dal 1° gennaio 1996 e coloro che hanno optato per tale sistema. L'opzione nel sistema contributivo è concessa solo a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Per optare è necessario che gli interessati abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva, dei quali almeno 5 nel sistema contributivo. Sino al 2007 l’età richiesta è di almeno 57 anni sia per gli uomini sia per le donne ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Da evidenziare che il requisito dell'età non occorre qualora l'anzianità contributiva maturata dall' interessato sia almeno di 40 anni effettivi. Da ricordare che i periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza (Esempio se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati prima dei 18 anni di età, questi sono valutati, esclusivamente per il raggiungimento del requisito contributivo, come se fossero 3).
Vale la pena sottolineare che l’ importo della pensione non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale aumentato del 20%; in caso contrario la pensione non può essere liquidata. Tale misura minima non viene adottato per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età. Inoltre, le per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.
Infine, per quanto concerne le lavoratrici madri è consentito andare in pensione prima aggiungendo alla loro età 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi. In alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (si tratta di una percentuale, stabilita dalla legge in relazione all'età del lavoratore, necessaria per calcolare l'importo della pensione annua).
Dal 2008, comunque, si cambia. La Riforma Previdenziale ‘’Maroni’’ ha ridisegnato in maniera sostanziale le norme relative ai requisiti necessari per ottenere la rendita pensionistica, norme che non sono state toccate dal Protocollo Welfare.
PENSIONE CONTRIBUTIVA dal 2008
Interessa i lavoratori iscritti dal 1.1.1996 in poi e chi sceglierà il nuovo sistema di calcolo contributivo.
Requisiti:
•Minimo di 65 anni di età (60 le donne) e 5 anni di contributi effettivi
•Minimo di 40 anni di contributi effettivi a prescindere dall’età
•Minimo di 35 anni di contributi e 60 anni di età (2008-2009) 61 anni (2010-2013) e 62 anni (dal 2014)
Condizione:
affinché la pensione sia liquidata prima dei 65 anni di età è richiesto che l’importo della stessa sia almeno pari all’ammontare dell’assegno sociale maggiorato del 20%. A 65 anni o con 40 anni di contributi tale vincolo legato all’importo non viene richiesto.
Il calcolo
Il calcolo della pensione contributiva si basa sui contributi effettivamente versati durante tutta la vita dal lavoratore, rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione correlato alla variazione media del PIL (Prodotto Interno Lordo) nominale del quinquennio precedente. Ad esempio, per i lavoratori dipendenti l'aliquota di calcolo ai fini della pensione è stata fissata al 33%. Ciò significa che alla fine di ogni anno per ogni lavoratore sarà proprio accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi accantonamenti annuali darà il montante, il quale, ovviamente, crescerà con il prolungarsi della vita lavorativa. Per tutelare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata stabilita la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL (prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni. Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data dal montante moltiplicato un coefficiente di trasformazione che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l'età del pensionamento.
A solo titolo esemplificativo per dedurre il sistema di calcolo ipotizziamo la situazione di un dipendente con 20 anni di contributi che decide di andare in pensione a 65 anni
anno |
Retribuzione assoggettabile |
Contributi da accreditare |
Coefficienti di rivalutazione |
montante precedente |
Montante attuale rivalutato |
1996 |
20.000,00 |
6.600,00 |
6.600,00 | ||
1997 |
20.400,00 |
6.732,00 |
1,055871 |
6.968,75 |
13.700,75 |
1998 |
20.808,00 |
6.866,64 |
1,053597 |
14.435,07 |
21.301,71 |
1999 |
21.224,16 |
7.003,97 |
1,056503 |
22.505,32 |
29.509,29 |
2000 |
21.648,64 |
7.144,05 |
1,051781 |
31.037,31 |
38.181,36 |
2001 |
22.081,62 |
7.286,93 |
1,047781 |
40.005,71 |
47.292,64 |
2002 |
22.523,25 |
7.432,67 |
1,043698 |
49.359,23 |
56.791,91 |
2003 |
22.973,71 |
7.581,33 |
1,041614 |
59.155,24 |
66.736,57 |
2004 |
23.433,19 |
7.732,95 |
1,039272 |
69.357,45 |
77.090,40 |
2005 |
23.901,85 |
7.887,61 |
1,040506 |
80.213,02 |
88.100,64 |
2006 |
24.379,89 |
8.045,36 |
1,035386 |
91.218,16 |
99.263,53 |
2007 |
24867,49 |
8206,27 |
1,035386 |
102776,1 |
110982,3 |
2008 |
25364,84 |
8370,396 |
1,035386 |
114909,6 |
123280 |
2009 |
25872,13 |
8537,804 |
1,035386 |
127642,3 |
136180,1 |
2010 |
26389,58 |
8708,56 |
1,035386 |
140999 |
149707,6 |
2011 |
26917,37 |
8882,731 |
1,035386 |
155005,1 |
163887,9 |
2012 |
27455,71 |
9060,386 |
1,035386 |
169687,2 |
178747,6 |
2013 |
28004,83 |
9241,593 |
1,035386 |
185072,7 |
194314,3 |
2014 |
28564,92 |
9426,425 |
1,035386 |
201190,3 |
210616,8 |
2015 |
29136,22 |
9614,954 |
1,035386 |
218069,6 |
227684,6 |
2016 |
29718,95 |
9807,253 |
1,035386 |
235741,5 |
245548,7 |
2017 |
30313,33 |
10.003,4 |
1,035386 |
254237,7 |
264.241,1 |
Età : 65 anni- Montante : 264.241,09 - Coefficiente applicato 6,136% (viene utilizzato l’attuale coefficiente di trasformazione)
Pensione annua : 16.213,83 Rata mensile : 1247,21
Differenziale Pensione/Ultima Retribuzione : 53,48%
Le novità del Protocollo Welfare
Le disposizioni prevedono l’ adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo del sistema contributivo, adeguamento più severo rispetto alle regole precedenti. Tuttavia è da sottolineare che è anche previsto uno studio da parte di una apposita Commissione al fine di verificare l’adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia (che potrebbero portare indicativamente il tasso di sostituzione al netto della fiscalità ad un livello non inferiore al 60%). In ogni caso, in questa fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, gli attuali coefficienti sono sostituiti, con effetto dal 1° gennaio 2010, da quelli nuovi previsti dal Protocollo. La cadenza temporale per l’applicazione dei coefficienti diventa di 3 anni.
In sostanza, con l’applicazione dei nuovi coefficienti - in attesa che venga concluso lo studio fatto dalla apposita Commissione - si può, ad esempio, ipotizzare che un dipendente con 35 anni di attività, con un montante accumulato di 400 mila euro, percepirà a 60 anni una pensione pari ad euro 19.192 (1.476 mensili) mentre oggi, con gli attuali coefficienti percepirebbe una pensione annua pari ad euro 20.652 (1588 mensili)
Gli attuali coefficienti
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE | |||
Divisori |
Età |
Valori | |
21,1869 |
57 |
4,720% | |
20,5769 |
58 |
4,860% | |
19,9769 |
59 |
5,006% | |
19,3669 |
60 |
5,163% | |
18,7469 |
61 |
5,334% | |
18,1369 |
62 |
5,514% | |
17,5269 |
63 |
5,706% | |
16,9169 |
64 |
5,911% | |
16,2969 |
65 |
6,136% | |
tasso di sconto = 1,5% | |||
I nuovi coefficienti
|
Divisori |
Età |
Valori |
22,627 |
57 |
4,419% |
22,035 |
58 |
4,538% |
21,441 |
59 |
4,664% |
20,843 |
60 |
4,798% |
20,241 |
61 |
4,940% |
19,635 |
62 |
5,093% |
19,024 |
63 |
5,257% |
18,409 |
64 |
5,432% |
17,792 |
65 |
5,620% |
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